(Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità)

Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza Sezione 4

 

Sentenza Depositata il  4 Febbraio2002

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza - Sezione n. 4

 

Riunita con l’intervento dei Signori:

Sforza Fogliari Corrado                              Presidente /Relatore

Merli Franco

Sonzini Mauro

 

Ha emesso la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n.549/01 depositato il 14/11/2001-avverso S/RIF SU I.RIMB -Irap 00contro Agenzia delle Entrate Ufficio di Piacenza-avverso S/RIF SU I:RIMB -Irap.99contro Agenzia delle Entrate Ufficio di Piacenza-avverso S7RIF SU I.RIMB -Irap 98contro Agenzia delle Entrate Ufficio di Piacenza

Proposto da R.F...omissis..

Si impugna un silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso Irap.

La Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità dell’Irap, rilevando peraltro che il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive risulta mancante nel caso in cui un’attività di lavoro autonomo venga svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.

Ed è proprio la fattispecie di cui alla presente controversia, nella quale il ricorrente ha prodotto documentazione (non contestata dall’Amministrazione) dalla quale risulta la minima superficie dello studio nel quale egli svolge la sua attività e l’altrettanto minima spesa per il riscaldamento dovuta -come lo stesso ricorrente personalmente ha spiegato, sempre senza formale contestazione - al fatto che egli svolge durante tutto il giorno attività nei cantieri quale direttore dei lavori e/o collaudatore e che solo in qualche ora serale si reca in studio per redigere la contabilità dei lavori seguiti durante il giorno e per altre attività connesse all’attività diurna.

Attività professionale, dunque, svolta senza dipendenti e con pochi beni mobili sì che non può certo parlarsi di attività che possa svilupparsi in assenza di titolare dello studio.

Per il resto, la Commissione ben conosce - per quanto valer possa - la Risoluzione Agenzia delle Entrate 31.1.02 n.32 che - di fatto - sostiene che l’assenza di organizzazione potrebbe ravvisarsi solo nei casi di collaborazione coordinata e continuativa e nel caso di lavoro occasionale.

Pur non condividendola , pare comunque che -per il caso di specie - essa non faccia che confermare la non assoggettabilità all’Irap del contribuente, che svolge attività del tipo.

Il ricorso deve quindi essere accolto.

Nulla da provvedere per le spese, non richieste.

P.Q.M.

 

La Commissione accoglie il ricorso

 

Piacenza, li 4 febbraio 2002

 

Il  Presidente Relatore        Sforza Fogliani