Sentenza
Depositata il 4 Febbraio2002
La
Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza - Sezione n. 4
Riunita
con l’intervento dei Signori:
Sforza
Fogliari Corrado Presidente /Relatore
Merli
Franco
Sonzini
Mauro
Ha
emesso la seguente
sul ricorso n.549/01 depositato il
14/11/2001-avverso S/RIF SU I.RIMB -Irap 00contro Agenzia delle Entrate Ufficio
di Piacenza-avverso S/RIF SU I:RIMB -Irap.99contro Agenzia delle Entrate
Ufficio di Piacenza-avverso S7RIF SU I.RIMB -Irap 98contro Agenzia delle
Entrate Ufficio di Piacenza
Proposto da R.F...omissis..
Si impugna un silenzio rifiuto formatosi su istanza
di rimborso Irap.
La Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità
dell’Irap, rilevando peraltro che il presupposto stesso dell’imposta sulle
attività produttive risulta mancante nel caso in cui un’attività di lavoro
autonomo venga svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Ed è proprio la fattispecie di cui alla presente
controversia, nella quale il ricorrente ha prodotto documentazione (non
contestata dall’Amministrazione) dalla quale risulta la minima superficie dello
studio nel quale egli svolge la sua attività e l’altrettanto minima spesa per
il riscaldamento dovuta -come lo stesso ricorrente personalmente ha spiegato,
sempre senza formale contestazione - al fatto che egli svolge durante tutto il
giorno attività nei cantieri quale direttore dei lavori e/o collaudatore e che
solo in qualche ora serale si reca in studio per redigere la contabilità dei
lavori seguiti durante il giorno e per altre attività connesse all’attività
diurna.
Attività professionale, dunque, svolta senza
dipendenti e con pochi beni mobili sì che non può certo parlarsi di attività
che possa svilupparsi in assenza di titolare dello studio.
Per il resto, la Commissione ben conosce - per
quanto valer possa - la Risoluzione Agenzia delle Entrate 31.1.02 n.32 che - di
fatto - sostiene che l’assenza di organizzazione potrebbe ravvisarsi solo nei
casi di collaborazione coordinata e continuativa e nel caso di lavoro
occasionale.
Pur non condividendola , pare comunque che -per il
caso di specie - essa non faccia che confermare la non assoggettabilità
all’Irap del contribuente, che svolge attività del tipo.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Nulla da provvedere per le spese, non richieste.
La
Commissione accoglie il ricorso
Piacenza,
li 4 febbraio 2002
Il Presidente Relatore Sforza Fogliani